Finanziaria 2008 – Legge n. 244/07

By admin at 22 April, 2008, 1:45 pm

 

La Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007) contiene alcune novità in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica facendo riferimento proprio agli impianti fotovoltaici:

1. Aumentano gli obblighi già previsti nella Finanziaria 2007 per gli edifici di nuova costruzione nei quali deve essere prevista l’installazione di impianti di potenza non inferiore a 1 kWp (nel 2007 era 0,2 kWp) a partire dal 2009 per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali con superficie maggiore di 100 mq, la potenza minima sale a 5 kWp.

2. Aumentano gli incentivi per gli Enti locali che diventano responsabili di un impianto fotovoltaico (comma 173 dell’art. 2) per i quali si applicano sempre le tariffe maggiori, stabilite dal Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, anche nel caso di impianti collocati a terra. Viene introdotta una semplificazione qualora l’ente locale sia soggetto responsabile di uno o più impianti fotovoltaici (comma 174 dell’art. 2), per cui sarà rilasciata un’unica autorizzazione attraverso un solo procedimento svolto sul complesso degli impianti, piuttosto che sul singolo impianto.

3. I Comuni possono applicare una riduzione dell’ICI sotto il 4 per mille per premiare chi installa un impianto alimentato da fonti rinnovabili per coprire il fabbisogno domestico. L’aliquota agevolata può durare al massimo 3 anni per gli impianti solari termici e 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

4. All’art. 2, comma 150, della Finanziaria viene stabilita l’estensione del regime di scambio sul posto fino a impianti con potenza nominale media annua di 200 kWp; ciò consente un’ulteriore remunerazione per le applicazioni di media dimensione. Le modalità d’attuazione di questo nuovo regime saranno stabilite con decreti congiunti dei Ministeri dello Sviluppo Economico (MSE) e dell’Ambiente (MATTM).

5. All’art. 2 comma 158, lettere a) e b), si stabilisce che Regione o Provincia possono rilasciare l’Autorizzazione Unica in variante allo strumento urbanistico. In caso di dissenso tra i soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica, la decisione è rimessa alla Giunta Regionale, a meno che il dissenso non sia espresso da un’autorità statale (per esempio Sovrintendenza – lettera d). Inoltre alla lettera g si stabilisce che, per impianti con fonti rinnovabili di potenza nominale inferiore alle soglie stabilite alla Tabella A (definita al comma 161 dell’art. 2), è sufficiente la Denuncia di Inizio Attività (DIA). In caso di impianto fotovoltaico la soglia è fino ai 20 kWp. Tali soglie potranno essere innalzate, per specifiche fonti e particolari siti d’installazione, per mezzo di un decreto del MSE di concerto con il MATTM e la Conferenza Unificata.

6. I commi che trattano la certezza di connessione alla rete per impianti con fonti rinnovabili sono:

· il comma 164 dell’art. 2, che sottolinea la priorità di connessione alla rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili;

· il comma 165 dell’art. 2, che tratta aspetti e condizioni cui devono conformarsi le direttive emesse dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) quali condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

· la lettera f-bis) introduce delle “procedure sostitutive” in caso di inerzia del gestore di rete;

· la lettera f-ter) definisce una sorta di “arbitrato”, da svolgersi a cura della AEEG in caso di controversie, vincolante per le parti;

· le lettere da f-quater) a f-sexsies) danno priorità e urgenza alla ristrutturazione della rete al fine di acquisire l’energia prodotta da fonti rinnovabili, con ripartizione equa dei costi;

· la lettera f-septies) dà l’indicazione di favorire la generazione distribuita e la piccola cogenerazione, presso i siti di consumo, ad opera di Esco, imprese artigiane e consorzi;

· Il comma 166 dell’art. 2, inoltre, intende stimolare la ristrutturazione della rete proprio in funzione dei carichi elettrici provenienti da fonti rinnovabili (con decreto del MSE).

In caso di applicazione della detrazione del 36% (ristrutturazioni edilizie e installazioni di altri impianti a fonti rinnovabili) cadono, per gli impianti fotovoltaici, gli incentivi previsti dal Conto Energia.

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Comments
tool March 16, 2010

leggere l’intero blog, pretty good

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