Fotovoltaico ed accise
By admin at 1 April, 2010, 8:30 am
Troppo spesso, nel caso di impianti fotovoltaici, si tende ad applicare l’accisa su tutti gli autoconsumi, allungando i tempi di ritorno dell’investimento dell’impianto.
Secondo il testo unico delle accise (TUA), l’energia elettrica è soggetta ad accise al momento del consumo. Fa eccezione, secondo quanto indicato nel Decreto Legislativo 27/06 all’articolo 52, comma 2 lettera a, l’energia prodotta da fonti rinnovabili di potenza massima 20 kW.
Inoltre è esente da accisa, secondo il comma 3 del citato articolo, l’energia utilizzata per i servizi ausiliari.
Cioè l’energia utilizzata per l’attività di produzione e per il mantenimento in esercizio della centrale.
La delibera ARG/elt n.348/07, definisce come servizi ausiliari:
- l’energia utilizzata dai servizi direttamente connessi con la produzione, sia durante l’esercizio che durante la fermata della centrale;
- l’energia utilizzata per gli impianti di movimentazione del combustibile, e dell’impianto di raffreddamento;
- l’energia utilizzata per i servizi direttamente coinvolti nella gestione della centrale quali illuminazione, riscaldamento, le officine e gli uffici.
Sono esclusi, e quindi soggetti ad accise, i prelievi di energia elettrica per gli interventi di riconversione, rifacimento o trasformazione dei gruppi di generazione.
In base a queste considerazioni, risultano NON SOGGETTE AD ACCISA le perdite dovute ai trasformatori e l’energia utilizzata per:
- Impianti di illuminazione;
- Regolazione temperatura (ventilatori locali inverter o trasformatori);
- Alimentazione degli impianti antifurto;
- Prese a spina sull’impianto.
Per maggiori informazioni:
I. Decreto Legislativo 26/07 (Testo Unico Accise)
II. Delibera ARG/elt n. 348/07 – Allegato A
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